Pene più severe per gli agenti immobiliari abusivi che verranno pizzicati almeno 2 volte.
Con la legge numero 3 dell’11 gennaio 2018, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 31 gennaio scorso si modifica il regime sanzionatorio per gli “abusivi” in due modi: facendo scattare il regime penale (previsto dall’articolo 348 del Codice Penale), non più a partire dalla terza come accade ora ma già a partire dalla seconda infrazione per esercizio abusivo della professione e incrementando le sanzioni previste per gli abusivi.
Dal prossimo 15 febbraio quindi la modifica al Codice Penale rende più pesanti le sanzioni per l’attività professionale svolta abusivamente previste dall’articolo 348:
chiunque eserciti una professione senza esserne abilitato – recita la nuova versione del testo – è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10mila a 50mila euro.
RECLUSIONE e MULTA
Secondo FIAIP il volume d’affari degli agenti immobiliari “irregolari” ogni anno sarebbe pari a 750 milioni di euro.
Riprendendo quanto scritto sul quotidiano “Il Sole 24 Ore” in un articolo a firma di Francesco Nariello:
L’inasprimento contro l’abusivismo è stato accolto con soddisfazione dal mondo associativo degli agenti immobiliari. “Si tratta di un risultato importante, inseguito dalla nostra associazione da lungo tempo e arrivato dopo sette anni di battaglie parlamentari – afferma Gian Battista Baccarini, presidente nazionale Fiaip -: la piaga dell’abusivismo professionale, infatti, è la causa principale delle truffe che avvengono nel campo immobiliare”. Il segnale più forte che passa con la nuova normativa, sottolinea Baccarini, “è che svolgere l’attività professionale senza essere regolarmente iscritti al Rea comporterà conseguenze sempre più gravi: gli abusivi avranno una sola possibilità e, dopo essere incorsi nella prima sanzione amministrativa, rischieranno subito – se persistono nella condotta illecita – di subire gli aggravi penali previsti dalla modifica del Codice”.
Una possibilità non si nega a nessuno!!!
Sarà interessante controllare le reazioni sui vari gruppi presenti sui più famosi social networks in cui fino a qualche tempo fa ci si lamentava per le pene ridicole che colpivano gli abusivi.
In attesa di capire quali reali possibili conseguenze in termini di benefici per la categoria potranno derivare da questa modifica della norma di seguito riporto un estratto del testo della legge:
Esercizio abusivo di una professione
1. L’articolo 348 del codice penale e’ sostituito dal seguente: «Art. 348 (Esercizio abusivo di una professione). – Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale e’ richiesta una speciale abilitazione dello Stato e’ punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000. La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e, nel caso in cui il soggetto che ha commesso il reato eserciti regolarmente una professione o attivita’, la trasmissione della sentenza medesima al competente Ordine, albo o registro ai fini dell’applicazione dell’interdizione da uno a tre anni dalla professione o attivita’ regolarmente esercitata.
Si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 15.000 a euro 75.000 nei confronti del professionista che ha determinato altri a commettere il reato di cui al primo comma ovvero ha diretto l’attivita’ delle persone che sono concorse nel reato medesimo».
2. All’articolo 589 del codice penale, dopo il secondo comma e’ inserito il seguente: «Se il fatto e’ commesso nell’esercizio abusivo di una professione per la quale e’ richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un’arte sanitaria, la pena e’ della reclusione da tre a dieci anni».
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